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STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINATORI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA


Art. 1 - PRINCIPI E SCOPI
1. - L'Associazione Nazionale Coordinatori Educazione Fisica e Sportiva, in prosieguo"A.N.C.E.F.S". o semplicemente "Associazione", costituitasi in conformità a quanto previsto dalle norme del Codice Civile, è una libera ASSOCIAZIONE apolitica, apartitica,aconfessionale e senza fini di lucro diretto e indiretto. Essa riunisce i Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva che ad essa liberamente aderiscono. L'A.N.C.E.F.S., è stata riconosciuta associazione benemerita dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 467 del 2 marzo 1988, ai sensi dell'Art. 32, punto 2, del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.
L'A.N.C.E.F.S. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e si ispira al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
L'A.N.C.E.F.S. svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
L'A.N.C.E.F.S. persegue i seguenti scopi:
a) - lo sviluppo dell'Educazione Motoria, Fisica e Sportiva quale attività educativa fondamentale nel processo formativo del giovane;
b) - il riconoscimento e l'affermazione del Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva, quale figura professionale dirigenziale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con specifiche competenze e in grado di disporre di idonee strutture per il servizio dell'Educazione Fisica e Sportiva;
c) - la tutela dei diritti e degli interessi degli associati mediante l'adozione delle più opportune iniziative nelle sedi e nelle forme consentite dalla legge;
d) - la costante elevazione delle competenze professionali degli associati tramite idonee forme di informazione ed aggiornamento, ivi compresi scambi culturali con organismi nazionali ed internazionali;
e) - la diffusione dell'idea di sport, dei suoi ideali e valori;
f) - la conoscenza e l'approfondimento del fenomeno sportivo, sia sul piano teorico che pratico, attraverso la ricerca scientifica.
2. - L'A.N.C.E.F.S. per il raggiungimento degli scopi, di cui al precedente comma, effettua idonee
iniziative intese a:
a) - instaurare la più ampia collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per tutto quanto attiene all'Educazione Fisica e Sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di ottenere il riconoscimento di Associazione Accreditata;
b) - assolvere al ruolo di organo tecnico consultivo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per la programmazione della politica di promozione sportiva nelle scuole;
c) - fornire in veste di organo tecnico di consultazione, un supporto qualificato nell'ambito delle proposte di attività sportiva scolastica;
d) - promuovere un costante confronto con tutte le organizzazioni che perseguono, quale fine primario, la valorizzazione dell'Educazione Motoria, Fisica e Sportiva;
e) - sollecitare, con proposte programmatiche, il continuo adeguamento dei programmi e piani di studio personalizzati di Educazione Fisica e Sportiva, e relative metodologie tecniche e didattiche, ai bisogni degli alunni di scuola di ogni ordine e grado;
f) - organizzare l'aggiornamento degli insegnanti di educazione fisica e di attività motorio sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collegamento con organismi europei;
g) - concorrere alla formazione del personale docente di Educazione Fisica e Sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2 - DURATA, SEDE
1. - L'Associazione ha durata illimitata.
2. - La sede dell'Associazione è in Rovigo, Via Beata Maria Chiara N° 36.
3. - Le eventuali variazioni della sede dell'Associazione che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate a tutti i soci e al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e a quanti altri Enti interessati all'opera dell'Associazione.

Art. 3 - REGOLAMENTO ORGANICO
Le norme di applicazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento Organico.

Art. 4 - SOCI
1. - Le categorie dei soci dell'Associazione sono le seguenti:
a) - ordinari
b) - onorari
2. - SOCI ORDINARI: sono soci ordinari i Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva in servizio.
3. - SOCI ONORARI:
a) - i soci fondatori, di diritto;
b) - i Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva in quiescenza;
c) - coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea Nazionale,
vengano riconosciuti particolarmente meritevoli per l'opera svolta a favore della Associazione e della valorizzazione dell'Educazione Fisica e Sportiva.
4. - Il socio ordinario e il socio onorario di cui al punto 3.b) che intendono aderire all'Associazione devono rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare ed osservare lo Statuto, il Regolamento Organico e le delibere assembleari. Il Consiglio direttivo deve
provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta. Il Consiglio Direttivo deve ratificare il provvedimento, entro sessanta giorni dall'arrivo delle domande dandone notizia ai richiedenti; in caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione. In casi particolari il Presidente o Consigliere all'uopo delegato possono, con procedura d'urgenza, ammettere il richiedente che assume, da subito, i diritti e doveri propri dello stato di socio ordinario oppure onorario.
5. - Ogni socio è tenuto:
a) - all'accettazione ed al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazione dei competenti Organi dell'Associazione;
b) - a mantenere, nei campi civile, amministrativo e penale, l'onorabilità che gli deriva dallo stato di socio;
c) - alla corresponsione della quota associativa annua di cui all'Art. 5, fatta eccezione per i soci fondatori.
d) - a segnalare agli organi societari le osservazioni e proposte utili al raggiungimento degli scopi statutari, ad astenersi dall'assumere iniziative individuali in questioni di competenza dell'Associazione e dal porre in essere atti e comportamenti che, anche indirettamente, abbiano a pregiudicare gli interessi dell'Associazione.
6. - Ogni socio può, in qualsiasi momento, notificare, al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei Soci. Il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo a quello nel quale detta comunicazione perviene al Consiglio.

Art. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA
1. - I soci fondatori non devono alcuna quota associativa.
2. - Gli altri associati devono provvedere al pagamento della quota associativa entro il 30 Aprile di ogni anno. L'importo della quota associativa è stabilito dall'Assemblea Nazionale, su indicazione del Consiglio Direttivo.
3. - La quota associativa per il socio onorario di cui all'Art.4 punto 3 b) e c) è d'importo diversificato da quello del socio ordinario; il pagamento della stessa assume, per i soci onorari di cui all'Art. 3, punto c), il valore di dichiarazione di accettazione dello stato di socio propostogli dall'Associazione, dello Statuto, Regolamento e delibere della stessa
4. - All'Associato che non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i 30 giorni successivi al predetto termine, il Consiglio Direttivo sollecita il pagamento. Questo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal sollecito. Scaduto tale termine il Socio verrà escluso, a norma dell'Art.4, con delibera del Consiglio. Durante il periodo di morosità il socio è
privato dei diritti di cui all'articolo successivo.

Art.6 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - DIRITTO DI PAROLA E DI VOTO
1. - Il socio ordinario dell'Associazione, di cui all'Art.4, punto 2, in regola con il pagamento della quota associativa, prende parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria, con diritto di parola e di voto (elettorato attivo). Se, inoltre, in possesso dei requisiti di cui all'Art.8, può candidarsi alle cariche sociali (elettorato passivo); 2. - Il socio onorario dell'Associazione, di cui all'Art.4, punto 3, prende parte alle Assemblee sociali, ordinaria e straordinaria con diritto di parola e non di voto. Non può, altresì, accedere a cariche sociali.

Art.7 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA DEL SOCIO ALL'ASSOCIAZIONE
1. - Il socio cessa di appartenere all'Associazione per:
a) - dimissioni volontarie;
b) - mancato pagamento della quota associativa;
c) - radiazione, comminata dagli organi di giustizia dell'A.N.C.E.F.S., in seguito a gravi infrazioni all'ordinamento sociale e ad azioni contrarie alla legge.
d) - mancato rispetto delle clausole compromissorie di cui all'Art. n. 21

Art. 8 - REQUISITI PER RIVESTIRE LE CARICHE
1. - Sono eleggibili alle cariche sociali i soci ordinari in ordine con il pagamento della quota associativa e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) - cittadinanza italiana e maggiore età;
b) - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
c) - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
2. - La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. - Le candidature alle cariche devono essere presentate, almeno sette giorni prima dell'Assemblea elettiva, alla Segreteria. Questa ha il compito di accertarne la regolarità.
2. - La candidatura a Presidente Nazionale deve essere presentata da almeno 15 elettori e controfirmata per accettazione dal candidato. I candidati hanno facoltà di esporre all'Assemblea il proprio programma prima delle operazioni di voto.
3. - Ognuna delle candidature a componente il Consiglio Direttivo deve essere presentata da almeno 5 elettori.
4. - Ognuna delle candidature a componente il Collegio dei Sindaci e Organo Giudicante deve essere presentata da almeno 3 elettori.
5. - Tutte le candidature alle cariche sociali devono essere controfirmate dai candidati.
6. - Prima dell'Assemblea elettiva verrà data comunicazione delle candidature a tutti gli aventi diritto a voto.

Art. 10 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
1. - Tutte le cariche sociali hanno carattere onorifico e vengono accettate ed espletate a titolo gratuito.
2. - Esse attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
3. - Tutti gli eletti durano in carica fino alla conclusione del quadriennio. Tutti gli eletti sono rieleggibili.

Art. 11 - INCOMPATIBILITÀ
1. - Le cariche di Presidente, di Membro del Consiglio Direttivo, di Membro del Collegio dei Sindaci e di componente dell'Organo giudicante sono incompatibili con ogni altra carica sociale.
2. - Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 gg. dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.
3. - Non può essere eletto componente di organi deliberativi e/o di controllo chi riceve compensi od onorari dalla Associazione per l'attività svolta all'interno dell'Associazione stessa.

Art. 12 - ORGANI SOCIALI
1. - Gli organi dell'Associazione sono:
a) - l'Assemblea Nazionale;
b) - il Presidente dell'Associazione;
c) - il Consiglio Direttivo;
d) - il Collegio dei Sindaci;
e) - l'Organo Giudicante costituito da:
???il Giudice di Disciplina;
???la Commissione d'Appello.

Art. 13 - ASSEMBLEA NAZIONALE
1. - L'Assemblea Nazionale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria.
2. - Vi prendono parte:
a) - con diritto di voto, i soci Ordinari. Ogni socio ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio ordinario mediante semplice delega scritta. Ogni socio ordinario può portare una sola delega.
b) - senza diritto di voto e con l'inibizione a portare deleghe, il Presidente e i componenti gli Organi Sociali, i Soci Onorari e, su invito, personalità del mondo sportivo sociale.
3. - La convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria deve avvenire mediante comunicazione scritta, da inviarsi ai soci a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 gg. prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del
giorno e la tabella degli aventi diritto a voto. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione e presieduta da un socio eletto per acclamazione a tale scopo. La funzione di segretario dell'Assemblea è espletata dal segretario dell'Associazione.
4. - Le votazioni possono avvenire, su decisione dell'Assemblea o del Presidente, per alzata di mano e relativa controprova, per appello nominale e a scrutinio segreto; in quest'ultimo caso sarà costituita la Commissione Verifica Poteri composta da un Segretario e due scrutatori scelti dall'Assemblea fra non candidati alle cariche sociali. Ad essa compete la verifica votanti, la distribuzione, raccolta e spoglio delle schede determinandone la validità, la nullità o l'annullamento.
5. - L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti, eccezion fatta per quei casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.
6. - In ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è preclusa la presenza a chi non è in regola con le quote associative o a chi stia scontando una sanzione disciplinare.
7. - Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea.
8. - L'assemblea che non raggiunge il quorum costitutivo specificatamente previsto non può deliberare.

13.1 - ASSEMBLEA ORDINARIA
1. - L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata annualmente dal Presidente dell'Associazione su indizione del Consiglio Direttivo, entro il 30 Aprile di ogni anno.
2. - L'Assemblea non elettiva è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
3. - L'Assemblea Nazionale, in sede ordinaria:
a) - elegge, con le modalità di cui all'Art. 13.3, gli organi sociali;
b) - vota il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il bilancio consuntivo relativo all'anno trascorso, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci dalla relazione morale-tecnica-finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso presentata dal Presidente e predisposta da questi unitamente al Consiglio Direttivo;
c) - approva le linee programmatiche;
d) - valuta l'accoglimento dei soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
e) - decide sulle eventuali proposte del Consiglio Direttivo, su quelle presentate dai soci, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione.

13.2 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. - L'Assemblea straordinaria è convocata
a) - dal Presidente, motu proprio;
b) - dal Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
c) - dal Presidente, su richiesta della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto. In tal caso i richiedenti dovranno proporre gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà tenersi entro i successivi quindici giorni.
2. - L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria:
a) - delibera le modifiche statutarie che sottopone, al fine di mantenere lo stato di Associazione Benemerita del Coni, allo stesso per la prevista approvazione.
b) - decide su tutte le questioni che, in via straordinaria, il Presidente dell'Associazione e/o il Consiglio Direttivo e/o gli associati riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea;
c) - elegge nei casi previsti dal presente Statuto e secondo le modalità di cui appresso, gli Organi Sociali.
d) - elegge gli organi venuti a mancare nel corso del quadriennio ovvero li reintegra; e) - delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

13.3 ASSEMBLEA ELETTIVA
1. - Elegge, in unica seduta, sia se ordinaria che straordinaria, con votazione separate e successive a scrutinio segreto, il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, l'Organo Giudicante. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
2. - Per l'Assemblea elettiva è prescritta, in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei soci con diritto di voto mentre, in seconda convocazione, è necessario il trentacinque per cento dei voti come sopra determinati. Qualora l'Assemblea elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, gli organi, decaduti per fine mandato, rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione. Provvederanno, altresì, a riconvocare, entro 30 gg., l'Assemblea elettiva da tenersi entro i 15 gg. successivi alla convocazione. Se l'Assemblea, così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, i soci presenti, a prescindere dal numero dei soci rappresentati, procederanno alla nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino al ripristino della normalità..

Art. 14 - IL PRESIDENTE NAZIONALE
1. - Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale a scrutinio segreto prima dell'elezione degli altri organi dell'Associazione.
2. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento della stessa, assumendo unitamente al Consiglio Direttivo, tutte le decisioni relative al funzionamento organizzativo, programmatico, tecnico ed amministrativo.
3. - Il Presidente convoca le Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
4. - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno.
5. - Il Presidente può deliberare, in via d'urgenza, su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni dovranno essere ratificate dal Consiglio entro trenta giorni. Il Consiglio valuterà, nella circostanza, se i motivi di urgenza erano tali da legittimare il provvedimento.
6. - In caso di suo temporaneo impedimento o assenza, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vicepresidente; in caso di indisponibilità anche di quest'ultimo ne farà le veci il componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. In caso di impedimento definitivo del Presidente si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo e l'ordinaria amministrazione spetterà al Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, egli rimane in carica , in condizione di prorogatio con il Consiglio Direttivo.
7. - Entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la crisi, dovrà essere convocata una Assemblea straordinaria, da celebrarsi entro i successivi 15 gg., per il rinnovo delle cariche.
8. - Il Presidente può essere rappresentato, su specifica delega, soltanto dal Vice Presidente.
9. - Il Presidente, nella prima seduta del C.D., propone gli incarichi all'interno del C.D. stesso.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. - Il Consiglio Direttivo è composto da quattro Consiglieri, scelti fra i soci ordinari dell'Associazione. In occasione della loro elezione si dovrà esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. - Il Consiglio Direttivo, nella riunione di insediamento, nomina al suo interno, su proposta del Presidente:
" il vicepresidente, che è anche vicepresidente dell'Associazione;
" il segretario;
" il tesoriere;
" ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.
3. - Il Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente, è responsabile della gestione della Associazione. Esso è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea; provvede alla gestione amministrativa, organizzativa e tecnica dell'Associazione; amministra il patrimonio e cura, con i più ampi poteri, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per la straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo deve ottenere competente delega da parte dell'Assemblea Nazionale.
- E' compito del Consiglio Direttivo:
a) - predisporre il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione in ordine alla gestione;
b) - fissare la data dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
c) - dare esecuzione alle delibere assembleari;
d) - proporre all'Assemblea Nazionale ordinaria la nomina dei soci onorari e del Presidente onorario;
e) - deliberare in ordine al regolamento dell'Associazione e relative modifiche;
f) - deliberare l'ammissione dei nuovi soci o la cessazione dalla qualità di socio;
g) - decidere sulle problematiche concernenti l'Associazione.
h) - ratificare i provvedimenti assunti nei casi d'urgenza dal Presidente;
i) - nominare la Commissione Verifica Poteri nelle Assemblee Nazionali Elettive. Di questa non possono far parte i candidati alle cariche sociali.
5. - Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dell'Associazione e provvede al buon funzionamento dell'Associazione.
6. - Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili, tiene aggiornata la contabilità sociale, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
7. - Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno quattro volte all'anno. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno. La convocazione del Consiglio viene effettuata normalmente a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché delle materie da trattare; la convocazione deve essere inviata ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Sindaci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il Consiglio si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci. In presenze di dette richieste il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta e a riunirlo entro i successivi 15 giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i componenti del Collegio dei Sindaci.

Art. 16 - DIMISSIONI, DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. - L'assenza del Consigliere a n. 4 riunioni senza addurre motivate giustificazioni è considerata definitiva indisponibilità.
2- In caso di definitiva indisponibilità dei componenti, in numero non superiore alla metà, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo l'ordine di graduatoria verificatasi
nell'elezione assembleare fra coloro che abbiano conseguito almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.
3. - Nel caso in cui non possa essere possibile la copertura dei posti rimasti vacanti con il sistema delineato, si dovranno indire nuove elezioni. Queste, ove non risulti compromessa la funzionalità dell'organo, a giudizio della maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea ordinaria sia stata di recente celebrata e le vacanze siano tali da compromettere la funzionalità dell'organo, il Presidente non decade e dovrà convocare entro 30 gg., e tenere entro i successivi 15 gg., l'Assemblea straordinaria per le elezioni integrative.
4. - Il Consiglio Direttivo decade:
a) - per reiezione del bilancio consuntivo a seguito di deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole della metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto;
b) - per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
c) - per dimissioni o vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri; in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente il quale resterà ni carica per provvedere alla indizione e convocazione dell'Assemblea nei termini stabiliti;
d) - per definitivi impedimento o dimissione dalla carica del Presidente;
e) - nell'ipotesi di cui al punto b) la normale amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra;
f) - nell'ipotesi di cui al punto a) l'ordinaria amministrazione spetterà sia al Presidente che al Consiglio Direttivo;
g) - nell'ipotesi di cui al punto c) si procede ai sensi dell'Art. 14, punto 6;
h) - le dimissioni che originano le decadenze degli organi di cui al presente articolo sono irrevocabili;
i) - la decadenza del Consiglio Direttivo non si estende al Collegio dei Sindaci e all'Organo Giudicante.

Art. 17 - COLLEGIO DEI SINDACI
1. - Il Collegio dei Sindaci ha potere di controllo ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Per la loro elezione possono essere espresse, al massimo, 5 preferenze.
Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi; il quarto ed il quinto della graduatoria sono nominati supplenti.
2. - I Sindaci effettivi eleggono fra di loro, entro 20 gg. dalla loro elezione, il Presidente del Collegio.
3. - Il Collegio dei Sindaci assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee Nazionali..
4. - In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci rimane in carica fino alla normale scadenza del mandato quadriennale.
5. - Il Collegio dei Sindaci esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'attività dei Collegi Sindacali. Ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere la relazione allegata al bilancio di previsione, alle relative proposte di variazione ed al bilancio consuntivo, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie. Il collegio si riunisce
su convocazione del Presidente trimestralmente e redige un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria da
effettuarsi entro 15 gg. dalla richiesta.
6. - In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra, fino alla prima Assemblea Nazionale utile, il Sindaco supplente.
7. - Un componente il Collegio dei Sindaci decade per:
- assenza ingiustificata alle Assemblee;
- assenza ingiustificata, nel corso dell'anno, a due riunioni del Consiglio Direttivo o del Collegio stesso.
8. - I Sindaci impossibilitati a prendere parte alle riunioni, al fine di consentire la convocazione dei supplenti, ne daranno tempestiva notizia al Presidente.

Art. 18 - ORGANO GIUDICANTE

18.1 GIUDICE DI DISCIPLINA
1. - L'organo di giudizio di 1° grado é il "Giudice di Disciplina". Per la sua elezione i votanti possono esprimere, al massimo, due preferenze. Risulta eletto colui che riporta i maggiori suffragi. Il primo della graduatoria è nominato Giudice effettivo; il secondo della graduatoria è nominato supplente.
2. - Il Giudice interviene su richiesta del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione. E' assistito, laddove lo ritenga necessario, dal supplente.
3. - Il Giudice di Disciplina, monocratico, è investito di tutti i provvedimenti relativi al comportamento etico-associativo del socio in contrasto con gli scopi dell'Associazione, con le norme statutarie e a quant'altro rappresenti danno all'onorabilità dell'Associazione.
4. - Il giudizio di 1° grado deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di richiesta dello stesso.
5. - L'impugnazione del giudizio dell'organo di disciplina di 1° grado deve avvenire da parte dell'interessato o degli interessati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di notifica del giudizio di 1° grado.
6. - In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Giudice di Disciplina rimane in carica fino alla normale scadenza del mandato quadriennale.
7. - In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Giudice effettivo, le sue competenze, fino alla prima Assemblea Nazionale ordinaria utile, sono assunte dal Giudice supplente.

18.2 COMMISSIONE D'APPELLO
1. - La Commissione d'Appello, organo di giudizio di 2° grado, è composta da tre componenti effettivi e da un supplente. Per la loro elezione, possono essere espresse, al massimo, cinque preferenze. Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi; il quarto della graduatoria è nominato supplente.
2. - I componenti effettivi eleggono fra di loro, in occasione della prima riunione, il Presidente della Commissione.
3. - La Commissione d'Appello è investita di quei provvedimenti relativi al comportamento etico-associativo del socio in contrasto con gli scopi dell'Associazione, con le norme statutarie e a quant'altro rappresenti danno all'onorabilità dell'Associazione.
4. - La Commissione d'Appello viene attivata dall'impugnazione del giudizio di 1° grado da parte dell'interessato o degli interessati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di notifica del giudizio di 1° grado.
5. - Il Giudizio della Commissione d'Appello, da emettersi nei 30 giorni, è definitivo.
6. - La Commissione è deliberativa in presenza di tutti i suoi componenti.
7. - In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, la Commissione di Disciplina rimane in carica fino alla normale scadenza del mandato quadriennale.
8. - In caso di mancanza di un componente effettivo della Commissione, subentra, fino alla prima Assemblea Nazionale ordinaria utile, il componente supplente.

Art. 19 - COLLEGIO ARBITRALE
1. - Tutti i soci dell'A.N.C.E.F.S. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella competenza normale di organi di giustizia sociale.
2. - Il Collegio arbitrale è costituito da due membri, nominati da ciascuna delle parti e dal Presidente designato dai due membri.
3. - In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Giudice di Disciplina. Il Presidente dovrà provvedere anche alla nomina dell'arbitro se non vi ha provveduto la parte interessata.
4. - Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente. Il lodo deve essere emesso entro 60 gg. dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 gg. dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria dell'A.N.C.E.F.S. Questa ne darà, ufficialmente, tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 20 - PRESIDENTE ONORARIO
1. - Il Presidente Onorario, qualora se ne ravvisi l'opportunità, viene nominato, su proposta del C.D., dall'Assemblea Nazionale dei Soci tra quanti si sono distinti per particolari meriti, esperienza e passione in favore dell'Associazione.

Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. - I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze con l'Associazione o con altri soci in relazione alle attività associative. E' dato loro rivolgersi unicamente agli Organi di giustizia sociali, pena la perdita dello stato di Socio.
Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire ad autorità diverse in deroga a quanto sopra esposto.
Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si ritiene concessa. Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla
radiazione dall'Associazione.

Art. 22 - ENTRATE E PATRIMONIO
1. - L'Associazione attraverso la quota dei propri associati è in possesso di autonomia di
bilancio per la copertura delle normali spese di gestione.
2. - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) - dalle quote degli associati;
b) - da contributi di Enti Pubblici e privati;
c) - da donazioni ed erogazioni di privati;
d) - dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
3. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) - da tutti i beni, immobili e mobili, acquisiti dall'Associazione stessa;
b) - da donazioni, lasciti o successioni, dagli avanzi netti di gestione.
4. - Qualunque entrata dell'Associazione dovrà essere utilizzata esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali.
5. - All'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
6. - Tutte le quote sociali, i contributi dei Soci e di Enti Pubblici e Privati sono intrasmissibili e non creano diritti di partecipazione e/o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare o per successione a titolo universale. I suddetti versamenti non sono rivalutabili per alcun motivo né restituibili in alcun caso.

Art. 23 - RENDICONTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
1. - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. - I bilanci ed i documenti accompagnatori devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 24 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
1. - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli organi sociali ed il libro degli aderenti all'Associazione.
2. - I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 25 - MODIFICHE STATUTARIE
1. - Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 gg. l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei 30 gg. successivi.
2. - Il Consiglio Direttivo può, su propria iniziativa, indire l'assemblea per sottoporre al vaglio dei soci emendamenti allo Statuto che il Consiglio stesso ritiene opportuni.
3. - Il Consiglio Direttivo, nell'indire l'Assemblea, sia su propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
4. - Per la validità dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, del cinquanta per cento degli stessi. Per l'approvazione delle modifiche sono necessari almeno i 2/3 dei voti
di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea.
5. - Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea. Ai fini del mantenimento dello stato di Associazione Benemerita del C.O.N.I. le stesse verranno inviato al C.O.N.I. per la relativa approvazione.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
1. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea Nazionale in seduta straordinaria convocata su richiesta di almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto 2. - Il quorum costitutivo dell'Assemblea chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione deve essere, in 1° e in 2° convocazione pari ai 4/5 degli aventi diritto a
voto.
3. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato su approvazione di almeno i 4/5 quinti dei Soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
4. - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che perseguono, senza fini di lucro, l'obiettivo della valorizzazione dell'Educazione Fisica e dello Sport Scolastico sul territorio nazionale o svolgono attività di pubblica utilità. In tale ipotesi l'Assemblea Nazionale straordinaria dei Soci designerà, con un quorum deliberativo pari almeno ai 4/5 degli aventi diritto a voto, uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della Legge 23.12.96, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 27 - DISPOSIZIONE FINALE
1. - Il presente Statuto abroga quello precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea. Ai fini del mantenimento dello stato di Associazione Benemerita del C.O.N.I. lo stesso verrà sottoposto alla approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 242/99 e dell'art. 30 del nuovo Statuto
C.O.N.I.
2. - Per quanto concerne quanto non previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro 1° del Codice Civile e , in subordine, alle norme contenute nel libro 5° dello stesso Codice Civile.
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Approvato dall'Assemblea straordinaria riunitasi a Lignano Sabbiadoro (UD) l'8/6/2003
_____________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA Prof. Marco Bagon
IL PRESIDENTE NAZIONALE Prof. Romeo Zurro
IL SEGRETARIO NAZIONALE Prof. Tiziano Cordioli




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